Cessione del credito 2022: le nuove regole per superbonus, ecobonus e bonus minori aggiornate
Siamo al 26 febbraio e il Governo prova a farci uscire dall’ empasse creato con decreti maldestri e improvvisati. La cessione del credito 2022 dovrebbe quindi ripartire velocemente, così come lo sconto in fattura. Nuove regole, limiti e sanzioni entrano in gioco per ridurre le operazioni criminali legate agli interventi edilizi. Tutto questo dopo che molti cantieri si sono bloccati, le pratiche avviate per la cessione del credito sono rimaste in stallo e tutti gli operatori del settore si sono trovati in una grave incertezza.
Quante sono le cessioni del credito 2022 fattibili adesso?
Saranno possibili fino a 3 cessioni del credito oppure sconto in fattura, una cessione e ulteriori 2 cessioni del credito. Le ultime 2 cessioni dovranno essere di tipo ‘qualificato’, ossia a banche o istituti di credito (iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia – art. 106 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – o altre società).
Le nuove regole sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura sono contenute nella nuova formulazione dell’art. 121 comma 1. Vediamo cosa dice esattamente:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Quante sono le cessioni del credito 2022 fattibili adesso?
Saranno possibili fino a 3 cessioni del credito oppure sconto in fattura, una cessione e ulteriori 2 cessioni del credito. Le ultime 2 cessioni dovranno essere di tipo ‘qualificato’, ossia a banche o istituti di credito (iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia – art. 106 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – o altre società).
Le nuove regole sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura sono contenute nella nuova formulazione dell’art. 121 comma 1. Vediamo cosa dice esattamente:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
In parole più semplici, il committente potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo come credito di imposta o cederlo a un istituto bancario o altro soggetto abilitato. Quest’ultimo potrà utilizzare o cedere ulteriormente il credito a altro istituto. Questi non potrà più cedere il credito, ma dovrà necessariamente utilizzarlo.
Lo sconto in fattura è molto simile: il committente riceve una fattura per i lavori eseguito scontata (fino al 100%). Il credito viene automaticamente acquisito dal fornitore che ha emesso la fattura. Questi può cedere ad altro soggetto (anche banca) che a sua volta può cedere altre 2 volte (cessioni qualificate) solo a banche.

Cessione del credito 2022: stop alle cessioni parziali dal 1 maggio
L’altro cambiamento rilevante arriva con il divieto di cessioni parziali. A partire dal primo maggio, una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere spacchettato attraverso un trasferimento parziale. Al credito, per identificarlo, sarà attribuito un codice identificativo univoco. In questo modo, si facilita il lavoro di chi vuole ricostruire i passaggi che ha fatto il credito durante la sua vita.